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INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA EUROPEA INERENTE ALLA BIGIOTTERIA

Il 1 giugno 2007 è entrato in vigore in tutta l’Unione Europea il Regolamento CE 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 che riordina la normativa comunitaria in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, il c.d. Regolamento REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Il suo obiettivo è garantire un elevato livello di protezione contro i rischi associati alle sostanze chimiche. I prodotti finiti devono essere testati e ritenuti conformi prima di essere immessi sul mercato. Nel campo della bigiotteria, il regolamento REACH mira a limitare l’uso di nichel e di metalli pesanti come piombo e cadmio (allegato XVII del regolamento REACH).

La dicitura “nickel free” è utilizzata per rassicurare i consumatori sulla sicurezza dei prodotti e per indicare che un gioiello o un articolo di bigiotteria non contiene nichel o ne contiene una quantità così bassa da essere considerata sicura per le persone che sono sensibili o allergiche al nichel. Ma la dicitura “nichel free” ovvero “senza nichel”, secondo alcuni studi scientifici, è fuorviante, poiché il nichel non può essere eliminato completamente, ma ne viene ammessa la presenza in piccole tracce considerate inevitabili.
La dicitura “nickel free” contrariamente a quanto pensano molti, non prevede alcuna certificazione. L’unica certificazione riconosciuta è la conformità del prodotto al regolamento REACH in base alle norme EN 1811:2011 e EN 12472:2009. 
Anche se un gioiello è dichiarato “nickel free”, è sempre importante utilizzarlo in modo responsabile. Ad esempio, evitare di indossare gioielli in aree della pelle sensibile o irritata e rimuoverli prima di fare il bagno o di andare a letto.
I materiali utilizzati per la bigiotteria Unique Handmade provengono da produttori certificati e in linea con le normative vigenti.

RESTRIZIONI PER NICHEL, PIOMBO E CADMIO.

Nickel N. CAS 7440-02-0 N. CE 231-111-4 e suoi composti.

1.  Non è consentito l’uso:
a)  in tutti gli oggetti metallici che vengono inseriti negli orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano, a meno che il tasso di cessione di nickel da tali oggetti metallici sia inferiore a 0,2 μg/cm2 per settimana (limite di migrazione);
b)  in articoli destinati ad entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle, quali:
— orecchini;
— collane, bracciali e catenelle, cavigliere, anelli;
— casse di orologi da polso, cinturini per orologi e chiusure di orologi;
— bottoni automatici, fermagli, rivetti, cerniere lampo e marchi metallici, se sono applicati agli indumenti;
se il tasso di cessione di nickel dalle parti di questi articoli che vengono a contatto diretto e prolungato con la pelle è superiore a 0,5 μ/cm2/settimana;
c)  negli articoli di cui alla lettera b) se hanno un rivestimento senza nickel, a meno che tale rivestimento sia sufficiente a garantire che il tasso di cessione di nickel dalle parti di tali articoli che sono a contatto diretto e prolungato con la pelle non superi 0,5 μg/cm2/settimana per un periodo di almeno due anni di uso normale dell’articolo.

2.  Gli articoli che sono oggetto del paragrafo 1 non possono essere immessi sul mercato se non sono conformi alle prescrizioni di tale paragrafo.

3.  Le norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) sono utilizzate come metodi di prova per dimostrare la conformità degli articoli ai paragrafi 1 e 2.


Piombo Numero CAS 7439-92-1 Numero CE 231-100-4 e suoi composti.

1.  Da non immettere sul mercato o usare in singole parti di articoli di gioielleria se la concentrazione di piombo (espressa in metallo) in tale parte è uguale o superiore a 0,05 % in peso.

2.  Ai fini del paragrafo 1:
i)  «articoli di gioielleria» comprende gli articoli di gioielleria e di bigiotteria e gli accessori per capelli, inclusi:
a)  braccialetti, collane e anelli;
b)  articoli di gioielleria per piercing;
c)  orologi da polso e bracciali da uomo;
d)  spille e gemelli per polsini;
ii)  «singole parti» comprende i materiali che costituiscono l’articolo di gioielleria, nonché le singole componenti degli articoli di gioielleria.

3.  Il paragrafo 1 si applica anche alle singole parti immesse sul mercato o utilizzate per la fabbricazione di articoli di gioielleria.

Cadmium N. CAS 7440-43-9 N. CE 231-152-8 e suoi composti

È vietato l’uso nelle leghe per brasatura in tenore pari o superiore allo 0,01 % in peso.
È vietata l’immissione sul mercato di leghe per brasatura il cui tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è pari o superiore allo 0,01 % in peso.
S’intende per brasatura un procedimento di giunzione realizzato con l’ausilio di leghe, a temperature superiori a 450 °C.
Sono vietati l’uso o l’immissione sul mercato se il tenore è pari o superiore allo 0,01 % in peso del metallo in:
i)  monili di metallo e altri componenti di metallo impiegati nella fabbricazione di oggetti di gioielleria;
ii)  parti di metallo di articoli di gioielleria e di bigiotteria e accessori per capelli, compresi:
— braccialetti, collane e anelli;
— gioielli per piercing;
— orologi da polso e cinturini;
— spille e gemelli per polsini.

Questa norma non si applica agli articoli immessi sul mercato prima del 10 dicembre 2011 e agli articoli di gioielleria di oltre 50 anni al 10 dicembre 2011.


Fonte: EUR-Lex